Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2023, n. 5753

Diritto di accesso – Segreto – Riservatezza – Sicurezza dello Stato – Ostensione atti classificati

Gli atti per i quali risulta necessaria la limitazione della diffusione a tutela della sicurezza dello Stato soggiacciono a due tipi di classificazione a seconda del “livello” di protezione e della “qualifica” di sicurezza. Sotto il primo profilo – livello di segretezza – gli atti si dividono in: “riservato”, “riservatissimo”, “segreto”, “segretissimo”. Per gli atti coperti da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il livello “segretissimo”.  Gli atti classificati, ai sensi dell’art. 1 lett. n) D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5, si distinguono poi per la “qualifica di sicurezza” o “qualifica”, la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione (la “qualifica” si riferisce anche alle informazioni non classificate). Fatta eccezione per i documenti coperti da segreto di Stato, il legislatore si è preoccupato di disciplinare il diritto di accedere e, in particolare, le modalità di accesso, alle altre tipologie di documenti classificati, demandando all’autorità giudiziaria il potere di ordinarne l’esibizione e curarne la conservazione “con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.

Le modalità di conservazione, anch’esse disciplinate dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5, sono distinte in base al diverso livello di segretezza. Gli atti classificati “riservato” per i quali non è richiesto nullaosta di sicurezza, devono essere gestiti in apposite aree controllate con accesso limitato al solo personale autorizzato per ragioni inerenti all’impiego, incarico o professione e adeguatamente istruito in materia. Le aree controllate sono dotate di un perimetro delimitato e misure di protezione minime (blindature, armadi corazzati, casseforti) per la custodia dei documenti. Ai sensi dell’art. 71 del succitato D.P.C.M., le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello “riservatissimo” e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie: a) “aree riservate di I classe”: quelle in cui l’ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni; b) “aree riservate di II classe”: quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza. L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale.