Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 15 giugno 2023, n. 72
Controllo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Parere – Acquisto della partecipazione in società di capitali da parte di un Comune facente parte di un ATO – Servizi pubblici locali
Il novellato art. 5, c. 3, del TUSP, prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) deve assolvere all’onere di motivazione analitica anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria della scelta. Pertanto, sulla base di tale principio di diritto, la Sezione di controllo per la Liguria, pur nel comprendere che, nel caso in esame, la decisione di acquisizione della partecipazione debba essere contestualizzata nel più ampio panorama dell’affidamento del servizio a livello di bacino provinciale del quale il comune fa parte, residuando, in sostanza, scarsi margini di discrezionalità in capo allo stesso una volta espletata la scelta a livello provinciale, censura ugualmente l’assenza di motivazioni in merito alla convenienza economica dell’affidamento del servizio.