Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41
Oneri patrimoniali e finanziari – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito di applicazione della facoltà contributiva degli enti locali nei confronti di amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139
Va esclusa la legittimità dell’assunzione, da parte degli enti locali, di oneri diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; oneri che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’amministrazione centrale. A contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra amministrazione e per la quale l’ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’ente locale è tenuto ad assicurare sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che a essi hanno dato attuazione.