Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 24 maggio 2023, n. 80
Controllo di gestione – Art. 4 del D.lgs. 149/2011 – Scadenza ordinaria del mandato – Relazione attività normative e amministrative svolte – Rispetto termini di trasmissione
In ossequio ai principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui la relazione di fine mandato, nel caso di scadenza ordinaria del mandato, deve essere redatta e sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza medesima, l’invio della relazione con un giorno di ritardo rispetto al termine prescritto costituisce una difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale), non compromettente la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. L’inadempimento non può dunque considerarsi tale da costituire presupposto ai fini sanzionatori, in quanto il ritardo della trasmissione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge.