Mese: Giugno 2023

RSU – Principio del “chi inquina paga”

Tar Campania, Salerno, sez. III, 15 giugno 2023, n. 1400

RSU – Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità – Principio del “chi inquina paga”

Della condotta vietata di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi risponde, in solido con l’autore materiale, anche il proprietario dell’area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l’azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; è onere dell’amministrazione accertare la condotta asseritamente colposa.

È illegittima l’ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell’appartenenza del bene interessato: la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui “chi inquina paga”.

RSU – Oneri di smaltimento

Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2023, n. 5049

RSU – Oneri di smaltimento e recupero ambientale

La tariffa per lo smaltimento si differenzia dal contributo di recupero ambientale: la prima è il corrispettivo di un servizio, mentre il secondo è un onere posto a carico di un Comune, a favore di altro Comune che subisce una “sofferenza ambientale” nell’accogliere i rifiuti prodotti da un’altra comunità territoriale e che di tale sacrificio deve essere ristorato.

Impianti smaltimento e recupero RSU

Tar Campania, sez. V, 9 giugno 2023, n. 3567

RSU – Installazione impianti di smaltimento e recupero rifiuti – Localizzazione – Conferenza di servizi – Zona agricola

L’assenza, nel provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica, dell’attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale.

L’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce la competenza a rilasciare l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti alla Regione, all’esito di una conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

La destinazione a zona agricola di un’area ha lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali e non di precludere, in via assoluta e radicale, qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante. Pertanto, non è esclusa la realizzazione, in zona agricola, di un impianto destinato al recupero dei rifiuti.

AGCM

Nuovo Formulario per le comunicazioni ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSPP)   

L’Autorità ha adottato un nuovo Formulario per le comunicazioni che le pubbliche amministrazioni devono trasmetterle ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (anche “TUSPP”). Il nuovo Formulario, aggiornato tenendo conto delle modifiche normative intervenute dal 2017 ad oggi, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e, rispetto al precedente, è volto a consentire una più agevole compilazione dei relativi campi grazie al suo formato pdf compilabile.

Società in house – Assunzioni – Clausola sociale

Consiglio di Stato, sez. III, 15 giugno 2023, n. 5885

Servizi pubblici locali – Affidamento diretto – Presupposti – Società in house – Assunzioni – Principi dell’evidenza pubblica – Clausola sociale – Limiti

L’in house providing è una formula di derivazione comunitaria, teorizzata per la prima volta nella sentenza CGUE 18 novembre 1999, nella causa C-107/1198, nota comunemente come sentenza “Teckal”. In questo arresto giurisprudenziale, il giudice sovrannazionale ha fissato due punti: da un lato, l’obbligo di procedere ad aggiudicare un servizio tramite gara ad evidenza pubblica trova eccezione nei casi in cui non sussista una distinzione soggettiva tra l’amministrazione aggiudicatrice e il prestatore di servizio; dall’altro, secondo il principio della neutralità della forma giuridica, quest’ultima non è rilevante ai fini dell’attività; ciò che è dirimente è il regime giuridico cui i vari soggetti sono sottoposti. In tale sentenza, sono stati individuati i due elementi che determinato il costituirsi dell’in house: l’ente affidante deve esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e l’ente gestore deve svolgere la maggior parte della propria attività nei confronti dell’ente o degli enti che lo controllano. Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge che la società in house è una “longa manus” dell’Amministrazione, dovendo, per conseguenza, rispettare, nell’ambito della sua attività, i principi che informano l’agere amministrativo.

Per quanto attiene allo specifico profilo del reclutamento del personale, il TUSPP ha avvicinato il più possibile, pur considerando le differenze sostanziali, il regime previsto per le società in house a quello delle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Il riferimento – contenuto all’art. 19 TUSPP – al comma 3 dell’art. 35, D.L.vo n. 165/2001 comporta che i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione – pubblicità, imparzialità, economicità, decentramento delle procedure selettive, celerità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità di genere, professionalità ed indipendenza delle Commissioni esaminatrici – sono applicabili, rectius, sono obbligatori per le società in house. La compatibilità della clausola sociale con le procedure di reclutamento di personale previste per le società in house, non può risolversi nella previsione di un canale preferenziale per i lavoratori che non hanno superato una selezione pubblica. Diversamente affermando, si correrebbe il rischio di determinare una discriminazione al contrario nei confronti di coloro i quali sono stati assunti a seguito di una selezione bandita secondo i criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Se ne deve concludere che il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico regionale non possa essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi come più volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni 

Trattamento fine servizio

Corte Costituzionale, 19 giugno 2023, n. 130

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio – Differimento – Rateizzazione

Sono dichiarate inammissibili le qlc dell’art. 3, c. 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art.  12, c. 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni, sollevate dal TAR Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost.
Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.
Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.  Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa.

Usi civici

Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n.  119

Usi civici – Domini collettivi – Disciplina – Beni collettivi

L’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati

In caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo, nonché il valore paesistico ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. Il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali sotto qualunque prospettiva lo si consideri: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata. Conclusivamente, la norma censurata determina una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata.

Spese legali – Rimborsabilità

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 26 gennaio 2023, n. 5

Rimborsabilità spese legali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 86, comma 5, TUEL, come sostituito dall’art. 7-bis, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 Valenza ermeneutica delle clausole di invarianza finanziaria

Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere il rimborso delle spese legali di cui a tale norma nei limiti in cui le stesse trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne discende che la copertura delle nuove spese legali può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti. Pertanto, il Collegio ha ritenuto non ammissibile il riconoscimento da parte dell’Amministrazione a posteriori del comune gradimento sulla scelta del legale di fiducia già nominato dall’interessato e senza l’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Tributi locali – ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.