Mese: Giugno 2023

Diritto di voto

Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, 14 giugno 2023, n. 10

Diritto di voto – Campagna elettorale – Influenza pubblici poteri – Divieto di svolgere attività di comunicazione – Violazione – Responsabilità amministrativa

Il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale mira a tutelare il pieno espletamento del diritto di voto del cittadino, impedendo che qualsiasi forma di comunicazione istituzionale trascenda dall’ambito di neutralità che le è proprio e possa in qualsiasi modo suggestionare l’elettore influenzando le sue determinazioni. Pertanto, la piena libertà di autodeterminazione del voto si tutela evitando totalmente ogni e qualsiasi ingerenza pubblica sulla formazione dell’opinione di voto.

La particolare rilevanza costituzionale del bene tutelato dal divieto posto alla amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale, implica l’irrilevanza di qualsivoglia valutazione in ordine sia alla volontarietà dell’influenza esercitata dai pubblici poteri sia alla vantaggiosità o meno della illecita comunicazione a favore del suo autore e comporta una tutela avanzata del diritto di voto che deve essere messo al riparo non solo da episodi concreti di danno, ma altresì dal mero rischio di simili eventualità. Dunque, ai fini della sussistenza dell’attività vietata non è necessaria una valutazione concreta dell’eventuale valenza propagandistica dell’informazione incriminata, atteso che la mera sua diffusione appare sufficiente a concretare il rischio di una distorsione del convincimento dell’elettore.

Oneri patrimoniali e finanziari

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41 

Oneri patrimoniali e finanziari – Ambito di applicazione della facoltà contributiva Enti locali nei confronti di Amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento al quesito posto dall’ente locale e vertente sulla possibilità di assumere oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha affermato il seguente principio di diritto: l’art. 4 del d.lgs. 139/2006 deve essere interpretato nel senso di escludere la legittimità dell’assunzione di oneri diversi da quelli menzionati dalla norma che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’Amministrazione Centrale. Sulla base del predetto principio di diritto, peraltro ampiamente seguito dalla giurisprudenza contabile, l’ente locale, non può legittimamente assumere oneri patrimoniali e finanziari diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati nella norma (strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti) e rappresentati anche da spese correnti. Il principio di diritto ora ribadito dalla Sezione regionale di controllo risulta dall’applicazione degli ordinari criteri ermeneutici evidenziando altresì anche ragioni di tipo sistematico. Al riguardo, a contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra Amministrazione e per la quale l’Ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’Ente è tenuto ad assicurare nel continuo sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che ad essi hanno dato attuazione.

Assunzione di personale

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 3 aprile 2023, n. 90

Assunzione di personale – Ambito di applicazione del divieto di assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 – Termine di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali – Limiti all’assunzione di personale in capo ad Enti locali – Approvazione e aggiornamento del PIAO

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha affermato il seguente principio di diritto: il termine di approvazione del bilancio di previsione va individuato alla luce dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ossia al 31 dicembre oppure al diverso termine eventualmente differito così come avvenuto, per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 30 aprile 2023. Sulla base del predetto principio di diritto, l’ente locale, nelle more della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, potrà procedere con l’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, purché siano soddisfatti tutti gli altri vincoli vigenti in materia come, ad esempio, l’aver approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel cd. PIAO che funge da condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

Cittadinanza onoraria

Cassazione civile, Sezioni Unite, 1 giugno 2023, n. 15601

Cittadinanza onoraria – Deliberazione del Consiglio comunale – Azione popolare – Difetto assoluto di giurisdizione – Valenza meramente simbolica della concessione della cittadinanza – Esclusione dal novero degli atti politici

La concessione della cittadinanza onoraria deliberata dal Consiglio comunale costituisce un titolo onorifico, avente natura puramente simbolica e non incidente su situazioni giuridiche soggettive. Essa, invero, non è oggetto di normazione ne è sottoposta a predeterminati canoni di legalità ma costituisce espressione di una libera e autonoma determinazione dell’organo comunale. Di conseguenza, non è configurabile in capo a chi aspira al conferimento della cittadinanza onoraria l’esistenza di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento, né è predicabile un interesse giuridico qualificato e differenziato in capo al cittadino della comunità territoriale. Da ciò ne consegue che il cittadino elettore non può far valere eventuali vizi di legittimità della deliberazione di conferimento della cittadinanza dinanzi all’autorità giudiziaria neppure con l’azione di cui all’art. 9 del testo unico sugli enti locali, riguardando essa azioni di tipo sostitutivo e non correttivo.

Interdittiva antimafia

Tar Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2023, n. 3569

Interdittiva antimafia – Natura – Società contraente – Rapporto parentale – Inadempimento

Il sopravvenire di una interdittiva antimafia, ignorata al momento della sottoscrizione del contratto, configura una ipotesi di inadempimento imputabile, sul piano soggettivo, alla società contraente atteso che i fatti posti alla base del provvedimento prefettizio non possono considerarsi estranei alla sfera di controllo (e, quindi, di conoscenza/conoscibilità) dell’impresa medesima (operatore professionale di settore), non integrando caso fortuito, forza maggiore o fatto del creditore.

Interdittiva antimafia

Tar Puglia, Bari, sez. II, 8 giugno 2023, n. 858

Interdittiva antimafia – Attività di prevenzione e di repressione – Differenza

L’attività di prevenzione comporta l’utilizzazione di elementi di fatto sintomatici e indiziari, anche a prescindere dalle (eventuali) statuizioni finali raggiunte nella sede penale, che invece connota la diversa attività di repressione. Trattasi di funzioni pubbliche diverse, che richiedono un grado di accertamento loro peculiare e giammai sovrapponibile o confondibile. L’attività di prevenzione è orientata a prevenire pericoli di commissione di fatti antisociali; mentre, l’attività di repressione è finalizzata a raggiungere certezze nel reprimere reati.

Accesso agli atti

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 8 giugno 2023, n. 1797

Accesso agli atti – Informazioni incomplete Ente locale – Obbligo di provvedere

Il grado di precisione che si chiede ai privati nell’indicare alla p.a. gli atti verso cui l’esercizio del loro diritto di accesso è proteso, va commisurato al grado di effettiva conoscenza, o conoscibilità, degli stessi, dovendosi certo pretendere un minimo onere di diligenza da parte degli istanti che, comunque, considerato che è l’Amministrazione a detenere la documentazione di interesse, non può certo risolversi nell’imporre ai privati di indicare delle informazioni che non sono da loro conosciute per questioni agli stessi non imputabili, in ossequio al noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur.

PNRR

Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 7 giugno 2023, n. 9637

PNRR – Avviso pubblico – Costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici – Requisiti – Inammissibilità domanda

Gli edifici principali cui afferisce l’oggetto del finanziamento devono “esistere” materialmente ed essere adibiti (non semplicemente “destinati”) ad uso scolastico per tutta la durata della procedura.