Cassazione civile, sez. II, 10 maggio 2023, n. 12600
Pagamento al creditore apparente – Rappresentante del creditore apparente – Rappresentante di un ente locale – Valutazione sulla ragionevolezza dell’affidamento
Il principio dell’apparenza giuridica di cui all’art. 1189 c.c. richiede la presenza di uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo. Nell’ipotesi di pagamento al rappresentante del creditore apparente, il debitore è liberato se fornisce non solo la prova di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore.
Il principio dell’apparenza del diritto, di regola, non è invece invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso dell’individuazione del rappresentante di un ente locale. In particolare, il potere di ritiro di una fornitura di merce in favore di un ente territoriale non può essere conferito senza formalità per cui non può, di regola, operare il principio dell’apparenza giuridica.