Mese: Luglio 2023

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2023, n. 6658

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Comunicazione avvio procedimento

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l’adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo.

Poteri di pianificazione e oneri di motivazione

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2923, n. 662

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, per cui non è ravvisabile in capo all’amministrazione l’obbligo di una motivazione più estesa e puntuale di quella risultante dalla relazione illustrativa del piano o della variante in ordine alle scelte discrezionali per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad un’analitica confutazione di ciascuna di esse.

Le scelte di governo del territorio sono espressione di discrezionalità massima e, dunque, possono essere sindacate dal giudice solo nel caso in cui siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ove risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o risultino apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio. Ne consegue che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di un atto di pianificazione urbanistica è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Esercizi commerciali e pianificazione urbanistica

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 luglio 2023, n. 507

Pianificazione edilizia – Insediamenti di esercizi commerciali – Limiti – Libera concorrenza

Le previsioni dei piani urbanistici, in quanto finalizzate all’ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza alle norme in materia commerciale, rispetto al piano urbanistico. Di regola, l’anti-concorrenzialità della disposizione preclusiva sussiste allorché essa si sostanzi in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale. Per altro verso, i poteri degli enti locali non sono illimitati, in quanto incontrano un doppio ostacolo: 1) è vietata ogni previsione limitativa che si risolva in una discriminazione dettata a fini di tutela di altre categorie di esercizi commerciali; 2) è necessario verificare se i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime.

La rilevanza del profilo urbanistico nella disciplina relativa alla localizzazione degli esercizi commerciali permane anche dopo l’introduzione della normativa comunitaria contenuta nella Dir. n. 123/2006/CEE, volta a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione: la direttiva “Bolkestein”, infatti, prevede che l’iniziativa economica, di regola, non può essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), salvo quando  sussistano motivi imperativi di interesse generale.

L’attività di impresa commerciale, pur garantita dall’art. 41 della Costituzione e dall’ordinamento dell’Unione, nel più ampio contesto della libertà di iniziativa economica privata e dei principi della concorrenza e del mercato, non è comunque affrancata dai vincoli e dai limiti specifici sanciti dalla normativa urbanistica. Pertanto, è sempre richiesta la regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività dovrebbe essere esercitata, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio sia per l’intera durata del suo svolgimento.

Contratti pubblici e “caro materiali”

Tar Campania, Napoli, sez. I, 23 giugno 2023, n. 3775

Contratti pubblici – Caro materiali – Revisione prezzi – Prezzario regionale – Decreto Aiuti

Rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l’obbligo – nelle procedure ad evidenza pubblica – di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un’offerta sostenibile ed affidabile, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell’effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità.

La partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto costituisce accettazione del progetto a base di gara, dei relativi prezzi nonché dello stato dei luoghi e delle condizioni economiche ed ambientali per l’esecuzione dei lavori: in altri termini non può parteciparsi ad una gara contestandone a posteriori il prezzo, dal momento che il computo metrico di base rientra, per l’appunto, fra gli elementi che l’impresa partecipante deve necessariamente accettare in modo da presentare un’offerta economica a questi conforme.

Il meccanismo della revisione dei prezzi, delle compensazioni in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici e della revisione dei prezzi nella determinazione dell’importo da porre a base di gara – secondo la disciplina da ultimo introdotta dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022 – riveste la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le distorsioni, avuto riguardo all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione riscontrati come andamento dell’ultimo anno.

Società pubbliche e crisi d’impresa

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili-CNDEC – Osservatorio Enti pubblici e società partecipate

La crisi nelle società pubbliche, tra TUSPP e CCI  

Realizzato dall’Osservatorio Enti pubblici e Società partecipate del Consiglio nazionale della categoria. Focus su monitoraggio e gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica tra Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e Codice della crisi d’impresa.

Società in house, incarichi esterni e danno erariale

Corte dei conti, I sezione giurisdizionale centrale d’appello, 22 giugno 2023, n. 287

Responsabilità amministrativa – Società in house – Incarichi esterni – Controllo analogo

Il Direttore Generale e l’Amministratore di una società in house interamente partecipata da un Comune rispondono davanti alla Corte dei conti del danno erariale arrecato al patrimonio della società, causato dal conferimento di incarichi all’esterno in modo illecito, con il concorso di responsabilità degli amministratori dell’ente locale, socio unico, per omesso esercizio del controllo analogo di propria spettanza.

Danno erariale da omessa entrata

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, 4 luglio 2023, n. 409

Responsabilità amministrativa – Danno da omessa entrata – Tassa – Controprestazione – Danno all’immagine – Sentenza di patteggiamento

Non si concretizza alcun danno erariale da omessa entrata a carico di un ente comunale, quando, come nel caso delle tariffe applicate alle operazioni cimiteriali, la mancata entrata si qualifica sotto il profilo giuridico – contabile, come una tassa ossia una prestazione patrimoniale corrisposta al Comune da privati che intendano fruire di uno o più servizi specificamente individuati e sia mancata la controprestazione, poiché  sussiste un collegamento funzionale tra il pagamento di una tariffa, ad importo calmierato, da parte degli utenti e il compimento, a cura dell’Ente, di un servizio a richiesta.

La riforma Cartabia e, precisamente, dell’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, ha riscritto l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., facendo venir meno – in difetto di pene accessorie – l’equiparazione, ai fini extra-penali, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, con la conseguenza che risulta preclusa in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell’Amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria e segnatamente di una condanna irrevocabile per un reato contro la P.A. o, comunque, in suo danno.

Bilancio di fine mandato e incarichi illegittimi

Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, 2 giugno 2023, n. 168

Responsabilità amministrativa – Segretario comunale – Rendiconto di fine mandato – comunicazione politica – Comunicazione istituzionale

Arreca danno erariale il Segretario Comunale che affida un articolato incarico per la redazione di un documento definito bilancio di fine mandato con realizzazione di una pubblicazione cartacea e digitale, quando questo si traduce in una propaganda elettorale,  presentata come un’apparente comunicazione istituzionale, ma rappresentando, in realtà, una vera e propria attività di comunicazione politica, finendo con l’alterare la par condicio tra i candidati alle successive competizioni elettorali.

Non rappresenta un rendiconto di fine mandato ai sensi della legge n. 149/2011 un opuscolo con il quale si diffonde l’operato della Giunta e del Sindaco uscente, dal contenuto enfatico ed empatico, di tipo elogiativo, ricco di fotografie e illustrazioni riferibili agli amministratori in carica, non perseguendo altra finalità se non quella propagandistica.

Società in house, crisi d’impresa e responsabilità erariale

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, 20 giugno 2023, n. 112

Società in house – Dipendente comunale – Mala gestio – Giurisdizione contabile – Danno erariale – Responsabilità amministrativa

L’esercizio dell’azione di responsabilità civile per mala gestio nei confronti degli amministratori di una società in house fallita da parte della curatela deve essere radicata innanzi al giudice ordinario, in quanto il curatore fallimentare non potrebbe agire davanti la Corte dei Conti per far valere una responsabilità amministrativa nelle forme del giudizio ad istanza di parte, essendo l’azione erariale una prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero contabile, restando comunque ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio

È da ritenersi antigiuridica e, dunque, causativa di danno erariale la condotta tenuta dai membri del Consiglio di Gestione, nonché dal Direttore amministrativo e dal Direttore generale di una società in house quando: – con un comportamento intenzionale sono stati iscritti a bilancio crediti per fatture da emettere, in quanto l’operazione non rispetta i principi di verità, correttezza e prudenza che devono governare la redazione dei bilanci societari; – sono state emesse in modo arbitrario note di credito non per la rettifica di un debito, ma per affermare l’esistenza di un credito, così riducendo i debiti verso i propri fornitori; – non è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria della società, nonostante fosse stata accertata una sovraesposizione debitoria aumentata in modo insostenibile negli anni, tale da condurre la società al fallimento.

Attività extra-istituzionale

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, 25 maggio, n. 97

Attività extraistituzionale in favore di altro comune ex art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 – Dipendente comunale – Mancata entrata in bilancio comunale – Danno erariale – Responsabilità amministrativa

Il dipendente comunale che svolge attività lavorativa extraistituzionale in favore di altro Comune è da ritenersi privo dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza, quando abbia provveduto personalmente all’invio della richiesta di autorizzazione ed alla redazione dei relativi nulla osta, poiché in evidente conflitto di interessi, dunque con l’obbligo di astenersi e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il procedimento autorizzatorio allo svolgimento di attività extraistituzionale non può ritenersi validamente avviato, quando il soggetto beneficiario dell’autorizzazione abbia trattato in una qualunque delle sue fasi, ancorché endoprocedimentali, la pratica di autorizzazione dell’incarico con la conseguenza che nella conclusione del procedimento nei rapporti fra le due pp.aa. non può trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso.

Il danno erariale derivante dallo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale senza autorizzazione deriva dal mancato riversamento del compenso all’ente di appartenenza in adempimento di un preciso obbligo di legge; conseguentemente dallo svolgimento dell’attività lavorativa non autorizzata non può derivare alcuna compensatio lucri cum damno, difettando il nesso eziologico reciproco tra depauperamento (della p.a.) e arricchimento (della stessa o altra p.a.), in quanto alla mancata entrata da omesso riversamento di un ente non è direttamente collegato un risparmio di spesa di un altro ente, bensì l’arricchimento del dipendente, cioè proprio il risultato che la norma mira ad evitare.