Mese: Agosto 2023

Ordine di demolizione e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7828

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria alternativa

Le conseguenze dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sono stabilite direttamente dalla legge, sicché la mancata precisa indicazione delle stesse nell’ordinanza non la rende illegittima ma suscettibile di eterointegrazione ex lege. Inoltre, la specifica indicazione dei confini dell’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non necessariamente nell’ordinanza di demolizione.

La mancata partecipazione agli accertamenti fattuali da parte dell’intimato non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, che è un atto dovuto e vincolato; per l’adozione di tale ordinanza, dunque, non è richiesta né una particolare motivazione né la partecipazione dell’interessato, essendo sufficiente l’accertamento dell’abuso.

La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Ordine di demolizione e istanza di sanatoria

Consiglio di Stato, sez. VII, 17 agosto 2023, n. 7805

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria – Efficacia

La presentazione di un’istanza in sanatoria determina soltanto un arresto interinale dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ponendolo in stato di temporanea quiescenza. In caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, senza alcuna necessità per l’Amministrazione di adottarne uno nuovo.

Pianificazione urbanistica e oneri motivazionali

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 16 agosto 2023, n. 2043

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni del privato

Le scelte poste in essere dall’Amministrazione negli atti di pianificazione generale non devono essere sorrette dalla dettagliata spiegazione di ogni specifica determinazione ivi assunta, risultando invece sufficiente un’esposizione complessiva dei criteri e principi fondamentali che hanno ispirato la redazione dell’atto.

Le osservazioni presentate dall’interessato in sede di pianificazione, in quanto mero apporto del privato, non richiedono, ai fini della legittimità dell’operato della PA, una puntuale motivazione in ordine alla non condivisione delle stesse, risultando sufficiente che emerga dagli atti come detti contributi siano stati valutati e ritenuti non idonei ad orientare diversamente la soluzione adottata dall’Amministrazione.

Abuso edilizio e legittimo affidamento

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 16 agosto 2023, n. 2532

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Inerzia dell’Amministrazione – Affidamento

A fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima.

Volumi tecnici

Consiglio di Stato, sez. VII, 14 agosto 2023, n. 7756

Volumi tecnici – Nozione

In materia urbanistica ed edilizia, i volumi tecnici sono quelli destinati ad ospitare impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo. Possono, quindi, considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori, che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale.

Titoli edilizi e regime di pubblicità

Tar Puglia, Bari, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077

Titolo edilizio – Pubblicità

La disposizione di cui all’art. 20, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 non può che essere interpretata nel senso che l’onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato che si trovi in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso, di visionare gli atti del procedimento, in ragione del controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire.

I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati, non potendo in subiecta materia essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati.

Silenzio assenso in materia edilizia

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 14 agosto 2023, n. 13318

Titolo edilizio – Silenzio assenso

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso; pertanto, per l’ipotesi dell’istanza di condono, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché non vi siano i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

Legge 104, lavoratori “turnisti” e permessi

Consiglio di Stato, sez. II, 30 giugno 2023, n. 6371

Tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 – Necessità di contemperamento delle esigenze in contrasto – Lavoratori turnisti e permessi

L’art. 33 della l. n.104 del 1992, seppure evidentemente mirante al più ampio riconoscimento dei diritti e dell’integrazione sociale delle persone handicappate, deve confrontarsi con l’interesse dei datori di lavoro e per tale ragione individua precisi limiti ad una fruizione non giustificata delle tutele che prevede. Essa cerca cioè di realizzare un punto di equilibrio, che anche la prassi interpretativa e la giurisprudenza hanno sviluppato, che non perda mai di vista i diritti fondamentali della persona con disabilità, ravvisandolo nella connotazione dell’handicap e della sua situazione di gravità e nelle rigorose formalità di accertamento di entrambe. Le modalità applicative degli istituti a loro volta vanno collocate e lette in tale cornice di doveroso contemperamento di esigenze in contrasto.

Al dipendente “turnista” è consentito chiedere di fruire dei permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 anche in giornata festiva, stante che la norma ne prevede l’utilizzo “a giornata”, appunto, e dunque indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore (si pensi ai servizi notturni) o della settimana, nonché perfino dal numero di ore di lavoro che avrebbe dovuto effettuare in quel giorno. Ma deve trattarsi di giornata per la quale ordinariamente poteva essere chiamato a prestare servizio, perché tale è la regola del proprio rapporto di lavoro, non di “turno” del tutto ipotetico, comunque aggiuntivo (con quanto ne consegue in termini di maggiorazioni retributive), e per giunta di durata imprecisata, seppure utilizzato con incidenza casistica asseritamente frequente. Solo nel primo caso, infatti, non potendo la giornata di assenza dal lavoro per assistere il proprio familiare disabile essere considerata tale anche ai fini del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente, intrinseci all’istituto del riposo settimanale, ne è corretta la “conservazione”, con differimento ad altra data della sua fruizione, al pari dell’avvenuta effettuazione della richiesta prestazione lavorativa.

Titolo edilizio in sanatoria, disponibilità esclusiva e legittimazione

Consiglio di Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158

Preavviso di diniego – Seconda chance per il privato – Oneri motivazionali – Titolo edilizio – Soggetto legittimato – Oneri istruttori

In linea generale, l’istituto del preavviso di diniego costituisce un importante momento di interlocuzione tra p.a. e cittadino, ulteriore e successivo a quello della fase istruttoria vera e propria, connotata dalle forme tipiche della partecipazione. Esso, cioè, finisce per accordare una sorta di seconda chance al privato per ottenere l’accoglimento della propria istanza, mediante un momento di confronto più pregnante e potenzialmente più utile perché si colloca in uno stadio avanzato del processo di “costruzione” della decisione amministrativa, quando cioè la determinazione è orientata negativamente e si rende necessario interagire non ai soli fini della raccolta del materiale ancora carente, ma rispetto al contenuto dispositivo dell’atto da adottare.

A seguito delle recenti modifiche normative che hanno interessato l’istituto, pur accedendo ad una lettura più rigorosa dello stesso, essa non può spingersi fino a imporre alla p.a. la necessità di controdedurre analiticamente su ogni singola argomentazione, purché l’impostazione del provvedimento argomenti chiaramente in senso reiettivo delle osservazioni del privato e non si limiti a mere formule di stile nel senso dell’avvenuta analisi delle stesse.

La relativamente maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto a quanto dettato per il preventivo permesso di costruire, trova giustificazione nella possibilità da accordare al predetto responsabile, coincidente con l’esecutore materiale delle opere abusive, della fruizione di uno strumento giudiziario utile ad evitare le conseguenze penali dell’illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi. Se, tuttavia, l’autore dell’abuso non è il proprietario esclusivo del bene, l’Amministrazione ha un onere aggravato di approfondimento della posizione dei contitolari, giusta la rilevanza che nel procedimento edilizio assume la figura del proprietario, quale destinatario, ancorché pro quota in caso di comproprietà, della sanzione dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

In genere, l’abusività di un’opera non può essere in alcun modo ricondotta all’assenso o dissenso degli altri comproprietari, dovendo dipendere esclusivamente dal rispetto delle regole sulla edificabilità dei suoli e di buon governo del territorio. A ciò consegue che di regola la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi esime l’Amministrazione procedente da qualsivoglia approfondimento circa l’effettiva titolarità della pienezza del diritto proprietario del richiedente, sicché l’emergenza di future problematiche in tal senso non incidono sulla legittimità dell’atto adottato. Qualora tuttavia la carenza di legittimazione piena emerga per tabulas e non richieda né indagini suppletive, né, men che meno, prese di posizione a favore dell’una o dell’altra tesi di parte, l’Ente ha il dovere di compiere quel minimo di indagini necessarie per verificare se le contestazioni sono fondate sul piano quanto meno della legittimità formale e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento dell’esclusività, in fatto o in diritto, della sua posizione.

Pianificazione urbanistica e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. IV, 9 agosto 2023, n. 7723

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Affidamento – Ridimensionamento e sovradimensionamento attitudine edificatoria – Vincoli ambientali

Le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

La destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

La semplice reformatio in peius della disciplina urbanistica attraverso il ridimensionamento dell’attitudine edificatoria di un’area è interdetta solo da determinazioni vincolanti per l’amministrazione in ordine ad una diversa “zonizzazione” dell’area stessa, ovvero tali da fondare legittime aspettative potendosi configurare un affidamento qualificato del privato esclusivamente in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione o, ancora, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai tassativi casi di: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Le scelte contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica possono contemplare il sovradimensionamento degli standard, fatto salvo l’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge, sebbene non si richieda nemmeno in tal caso una motivazione puntuale che riguardi le singole aree.

In sede di adozione del p.r.g., il Comune può legittimamente introdurre vincoli o limitazioni di carattere ambientale: il p.r.g., nell’indicare i limiti da osservare per l’edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre, infatti, che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti da altri livelli di pianificazione nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse ambientale.