Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 24 luglio 2023, n. 459

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Onere probatorio – Diniego – Onere motivazionale attenuato

La domanda di sanatoria o di condono è valutata dall’amministrazione alla luce delle risultanze documentali offerte dall’interessato, sul quale incombe l’onere di produrre la documentazione ritenuta indispensabile dall’Amministrazione, ai fini del buon esito del procedimento.

I provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva – ivi compresi i dinieghi di sanatoria o di condono – sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il trascorrere del tempo non può mai legittimare, e non potendo, peraltro, l’interessato dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi. Pertanto, è legittima e doverosa l’adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell’istanza, senza bisogno di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata.