Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 luglio 2023, n. 474
Titolo edilizio – Opere precarie
La distinzione tra attività edilizia libera e attività edilizia assoggettata a permesso di costruire riposa non tanto sulla natura del bene realizzato, quanto sul fatto che esso sia destinato o meno a soddisfare esigenze transeunti.
Va riconosciuta natura precaria, non necessitante di titolo edilizio, alle opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà.