Tar Puglia, Bari, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077
Titolo edilizio – Pubblicità
La disposizione di cui all’art. 20, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 non può che essere interpretata nel senso che l’onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato che si trovi in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso, di visionare gli atti del procedimento, in ragione del controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire.
I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati, non potendo in subiecta materia essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati.