Mese: Agosto 2023

Ordinanza di demolizione

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 8 agosto 2023, n. 2516

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Essendo l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione un evento normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione.

Essendo gli interessati sottoposti alla sanzione legale della perdita della proprietà quale effetto diretto dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire emessa a loro carico, non può riconoscersi loro la titolarità di alcun interesse individuale meritevole di tutela all’esatta determinazione dell’Amministrazione destinata a beneficiare del correlativo acquisto proprietario.

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 agosto 2023, n. 1122

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Onere motivazionale rafforzato

Affinché un titolo edilizio sia annullato d’ufficio, è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

I principi generali che devono essere considerati in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo devono essere applicati, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di annullamento sia un titolo edilizio; di conseguenza, è necessario che l’atto di annullamento rechi una motivazione specifica in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo.

Abuso edilizio, sanatoria e valutazioni istruttorie

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 7 agosto 2023, n. 512

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Valutazione esistenza vincolo paesaggistico

La compatibilità dell’opera da condonare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico, al fine di verificare l’effettiva tutela del bene protetto, deve essere valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria. Pertanto, l’esistenza del vincolo va valutata al momento dell’esame della domanda di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se, in ipotesi, l’edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione.

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 1 agosto 2023, n. 268

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Onere motivazionale

L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, anche in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 19 luglio 2023, n. 12151

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Vincolo paesaggistico – Realizzazione soppalco – Titolo edilizio

Con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

Deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico.