Trasformazione edilizia
Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 luglio 2023, n. 12864
Trasformazione edilizia del territorio – Titolo edilizio – Natura precaria dell’opera – Tettoia – Pavimentazione – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Destinatari
Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui, se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili.
L’installazione di una tettoia di dimensioni non ridotte comporta una trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001) e si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo, che deve essere pertanto individuato nel permesso di costruire, la cui mancanza legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria.
L’attività di pavimentazione e spargimento di ghiaia sul terreno deve essere autorizzata dal Comune e non può in alcun modo configurarsi come intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), consolidamento statico o restauro conservativo, trattandosi di opera edilizia nuova, e non già di intervento trasformativo di manufatto già esistente, in quanto trattasi di attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, pur consistendo solo nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo, qualora appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso e all’asservimento dell’area a sosta e parcheggio di autoveicoli.
Le misure demolitorie conseguenti all’accertamento di illeciti edilizi hanno natura reale e finalità ripristinatoria dello stato legittimo dei luoghi, potendo quindi essere impartite anche agli attuali proprietari del bene abusivamente edificato, prescindendo, le stesse, dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile e applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.