Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17648
Ripetizione dell’indebito – Mancato rispetto dei vincoli finanziari – Rimedio speciale – Contrattazione collettiva integrativa – Art. 2033 c.c.
Qualora la pubblica amministrazione sottoscriva contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli finanziari risultanti dai contratti collettivi nazionali e, quindi, effettui dei pagamenti non dovuti, è tenuta a recuperare le somme indebitamente versate attivando il rimedio speciale previsto dall’art. 4, co. 1, decreto-legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 ha previsto infatti un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all’interno della stessa P.A., limitandone l’autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell’art. 2033 c.c.. Ne deriva che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 non introduce un sistema alternativo a quello generale disciplinato dall’art. 2033 c.c., sicché anche nell’ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, l’ente locale può agire per il recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.