Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19628
Servizi socioassistenziali – Trasporto per utenti disabili – Ripartizione delle spese tra ASL e Comuni – Delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio
In materia di servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione o convenzionati con le ASL, in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e le ASL per la ripartizione degli oneri economici per il servizio di trasporto, il compenso dovuto dall’ASL va determinato ai sensi del contratto stipulato dalla stessa con il centro riabilitativo gestore del servizio, e deve essere registrato, con l’attestazione della relativa copertura finanziaria, secondo la procedura contabile prescritta per gli enti locali. Nel caso di specie, in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e l’Asl, il compenso va determinato ai sensi dell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale l’ASL è tenuta a corrispondere alla Cooperativa solo la quota a suo carico, pari al 40%, e non l’intero importo giornaliero. Un impegno maggiore non può desumersi dalla delibera con la quale l’ente locale riconosce un debito fuori bilancio del pagamento del corrispettivo di una prestazione, in quando inidonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale.