Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 27 settembre 2023, n. 14310
Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Sanzione pecuniaria alternativa – Presupposti – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica
La presentazione della domanda di condono non autorizza a completare né a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi.
Nessun vizio di natura motivazionale stricto sensu intesa può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire trattandosi di atto che – accertando l’esistenza di un illecito edilizio, ed irrogando la relativa sanzione – necessita di giustificazione, più che di motivazione, consistente nell’acclaramento dei fatti, id est della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi, nella sussumibilità di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo e nella certazione della loro realizzazione in assenza del prescritto provvedimento abilitante.
L’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio. Inoltre, l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.
La valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria a fronte di una opera abusiva in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive, dimodoché la verifica di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
La ratio dell’introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza.
È esclusa la possibilità generalizzata di rilascio ex post dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati.