Mese: Settembre 2023

Abuso edilizio, denuncia del vicino e obbligo di provvedere

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 12 settembre 2023, n. 5059

Abuso edilizio – Vicinitas – Istanza di repressione – Obbligo di provvedere – Accesso

Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, ovvero un intervento per il quale, quommodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente.

Sussiste  l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata – e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie.

Pianificazione urbanistica e discrezionalità amministrativa

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 8275

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale – Osservazioni dei privati

Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso.

L’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

La motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale; una motivazione “rafforzata” è richiesta solo in presenza di superamento degli standard minimi, di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, di pronunce di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento, passate in giudicato.

Nell’ambito di formazione dello strumento urbanistico generale, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione di un obbligo puntuale di motivazione del rigetto delle osservazioni medesime, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle scelte discrezionali assunte.

Abuso edilizio, ordinanza di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale

Tar Lazio, Roma, sez. II stralcio, 11 settembre 2023, n. 13697

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, del sedime e della relativa area di pertinenza costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, una volta avveratisi i suddetti presupposti, non incombe alla P.A. un peculiare obbligo di motivazione in ordine alla misura della acquisizione.

Il contenuto essenziale dell’ordinanza di demolizione deve essere individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive: pertanto, non rileva la mancata o inesatta indicazione dell’area di sedime da acquisire nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione e non costituisce causa di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, concernendo indicazioni riferibili al successivo ed autonomo atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Trasformazione edilizia e SCIA

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 7 settembre 2023, n.  13642

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – SCIA – Vincoli

La trasformazione di un manufatto, ai fini dell’individuazione della corretta disciplina edilizia e urbanistica, va apprezzata nella sua globalità e nell’assetto finale della sua consistenza, senza che sia possibile scindere il risultato unitario nelle singole operazioni che lo compongono. Inoltre, se la destinazione d’uso di un immobile è quella impressa dal titolo abilitativo, la S.C.I.A. con la quale venga divisato un cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione deve contenere tutti gli elementi che consentano di ritenere abitabile un bene, ivi compresi gli aspetti igienico sanitari.

La S.C.I.A. priva del prescritto parere della Soprintendenza e quindi dei titoli prescritti dalla legge a tutela dei beni vincolati per il loro valore storico, artistico e architettonico, è inefficace, come tale inidonea al decorso dei termini prescritti in via successiva dall’art. 19, c. 3, e c.4, l. n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, quanto al più gravoso onere motivazionale prescritto dall’art. 21-nonies, ivi richiamato.

Titolo edilizio e pergolato

Tar Marche, Ancona, sez. I, 1 settembre 2023, n. 523

Titolo edilizio – Pergolato – Nozione

Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio, a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili, che lo qualifichino alla stregua di una tettoia, ipotesi per la quale, invece, è necessaria la Scia.