Mese: Settembre 2023

Progressioni orizzontali e copertura di spesa

Cassazione civile, sez. lav. , 30 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Remunerazione delle prestazioni – Necessaria copertura di spesa – Avvio della procedura di avanzamento economico – Violazione – Inefficacia della procedura

In tema di rapporti di lavoro pubblico trova applicazione il principio generale della necessaria copertura di spesa in assenza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte non sono in grado di produrre effetti giuridici e non sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione.

In particolare, anche le remunerazioni, comprese quelle relative al conseguimento di una posizione economica migliore, come una progressione orizzontale, devono essere sorrette dalla necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale sono prive di effetti e non consentono il sorgere dei diritti delle parti, con la sola eccezione dell’ipotesi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 2126 c.c.

Pagamenti indebiti da contrattazione integrativa illegittima

Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17648

Ripetizione dell’indebito – Mancato rispetto dei vincoli finanziari – Rimedio speciale – Contrattazione collettiva integrativa – Art. 2033 c.c.

Qualora la pubblica amministrazione sottoscriva contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli finanziari risultanti dai contratti collettivi nazionali e, quindi, effettui dei pagamenti non dovuti, è tenuta a recuperare le somme indebitamente versate attivando il rimedio speciale previsto dall’art. 4, co. 1, decreto-legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 ha previsto infatti un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all’interno della stessa P.A., limitandone l’autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell’art. 2033 c.c.. Ne deriva che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 non introduce un sistema alternativo a quello generale disciplinato dall’art. 2033 c.c., sicché anche nell’ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, l’ente locale può agire per il recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Attività di noleggio con conducente (NCC)

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 agosto 2023, n. 1235

Noleggio con conducente (NCC) – Autorizzazione – Assenza requisiti – Revoca/decadenza – Sede di svolgimento dell’attività

Il vincolo territoriale imposto al titolare dell’autorizzazione comporta l’onere per il noleggiatore di esercitare effettivamente l’attività con sede operativa effettiva nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio di NCC ha vocazione locale e mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione.

Sanatoria parziale

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 agosto 2023, n. 7922

Condono edilizio – Sanatoria parziale

In materia di condono edilizio, è esclusa la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.

Abuso edilizio, istanza in sanatoria e interventi successivi

Tar Campania, Napoli, sez. III, 22 agosto 2023, n. 4843

Titolo edilizio – Annullamento – Abuso edilizio – Interventi successivi

Il provvedimento di annullamento di concessione edilizia illegittima è da ritenersi in re ipsa correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, atteso che il rilascio del titolo edilizio comporta la sussistenza di una permanente situazione contra legem e di conseguenza ingenera nell’Amministrazione il potere-dovere di annullare in ogni tempo la concessione illegittimamente assentita.

La demolizione dell’opera principale non fa venire meno l’abusività degli interventi realizzati successivamente, poiché essa inevitabilmente si ripercuote sulla costruzione realizzata successivamente senza alcun titolo abilitativo. Gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente.

In presenza di manufatti abusivi, non sanati, né condonati, gli interventi ulteriori pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

In pendenza di istanza di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto abusivo sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione, nell’ambito dei quali non può contemplarsi la relativa demolizione in vista della ricostruzione, né totale, né parziale.

Abuso edilizio e istanza di sanatoria

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 22 agosto 2023, n. 2551

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Conguaglio somme dovute – Prescrizione

Il decorso dei termini fissati per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute (trentasei mesi) presuppone, in ogni caso, l’iniziale completezza della domanda di sanatoria o l’avvenuto adempimento dell’eventuale richiesta di integrazione documentale.

Decadenza del titolo edilizio e competenze

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 21 agosto 2023, n. 1198

Titolo edilizio – Convenzioni – Decadenza – Competenze

Con riferimento ad una fattispecie di decadenza del privato da una convenzione attributiva del diritto di superficie è stato affermato che, mentre spetta al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42 del TUEL, di esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria, tra cui gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, compresa l’approvazione della cessione del diritto di superficie di aree di proprietà comunale, rientra nella competenza della Giunta, ai sensi del successivo art. 48 del TUEL, l’attuazione degli indirizzi generali dell’organo consiliare, ivi compresa la deliberazione di decadenza (del privato dalla convenzione che attribuisce il diritto di superficie), tale deliberazione non potendo essere considerata un contrarius actus, non contenendo una diversa e contraria volontà rispetto a quella originariamente manifestata dall’organo consiliare, ma costituendo piuttosto un’esecuzione dell’indirizzo generale del Consiglio trasfuso nella convenzione.

Oneri di urbanizzazione e rinuncia al titolo edilizio

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 agosto 2023, n. 497

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione – Diritto di credito – Decorrenza

Il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti.

Oneri di urbanizzazione e ripetizione d’indebito

Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2023, n. 7880

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Oneri di urbanizzazione – Natura giuridica – Fondamento – Restituzione

Gli oneri di urbanizzazione non hanno natura tributaria, ma natura compensativa rispetto alle spese di cui l’amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un nuovo o rinnovato edificio.

Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime secondo modalità eque per la comunità.

La restituzione degli oneri di contribuzione versati in eccedenza rispetto al dovuto è qualificabile giuridicamente come ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). In particolare, la restituzione avente ad oggetto una obbligazione pecuniaria di fonte legale, costituendo una obbligazione di valuta, è soggetta al principio nominalistico (art. 1224 c.c.), in base al quale non può reputarsi suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, potendo la rivalutazione monetaria del credito essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224 c.c., comma 1, rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

Abuso edilizio e proprietario incolpevole

Consiglio di Stato, sez. VII, 21 agosto 2023, n. 7882

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Proprietario incolpevole – Responsabile

Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio di cui all’art. 31, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, della demolizione o dell’acquisizione, come effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.