Mese: Settembre 2023

Poteri di pianificazione urbanistica

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1037

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Osservazioni – Onere motivazionale attenuato

Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia scelte non soltanto strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì anche afferenti al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tale ampio potere discrezionale è sindacabile dal giudice solo nei casi di vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza.

In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l’amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l’uso del proprio territorio, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, senza che sia necessaria l’ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche.

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso, in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.

Incompatibilità tra amministratori in caso di divorzio

Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2023, n. 18064

Art. 78, c. 3, cod. civ. – Questione di legittimità costituzionale – Organi comunali e provinciali – Incompatibilità – Affinità – Permanenza del vincolo a seguito di divorzio

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 51 Cost., dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, TUEL, nella parte in cui – nel dettare la disciplina sulla compatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella relativa giunta – prevede che il vincolo di affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva detto vincolo, ma cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, senza tuttavia nulla prevedere in caso di divorzio. La norma, dunque, prevede che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.

In questi termini, si configura un’evidente disparità di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto una sentenza di divorzio che, come tale, non farebbe venir meno il vincolo di affinità rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, TUEL così precludendo la partecipazione di costui all’organizzazione politica del paese e all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.