Tar Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2023, n.2970
Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Sanabilità ex post – Valutazioni di conformità – Competenze
L’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia di carattere sostanziale che formale, al fine di precludere qualsiasi legittimazione del fatto compiuto, in quanto l’esame della compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento, con la conseguenza che le eccezioni a tale principio e le previsioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 2017 (e al relativo allegato A) sono di stretta interpretazione.
In materia di costruzioni abusive, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica. Sicché, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, i manufatti abusivi debbono considerarsi comunque eseguiti in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria.
La circostanza che le opere possano, in ipotesi, essere assentite da un punto di vista urbanistico-edilizio non implica che esse debbano essere autorizzate in sanatoria da un punto di vista paesaggistico: la valutazione degli aspetti concernenti l’integrazione delle opere con i valori paesaggistici dell’area sottoposta a vincolo spetta esclusivamente alla Soprintendenza, mentre la valutazione della conformità urbanistico-edilizia spetta al Comune.