Abuso edilizio – Certificato di agibilità – Doppia conformità urbanistico-edilizia
La richiesta del certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell’interessato; tra i due provvedimenti sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire e allo strumento urbanistico, con la conseguenza che va negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato.
L’accertamento della piena conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. Infatti, non può essere utilizzato, per qualunque destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata (corretto uso del suolo, difesa dell’ambiente, salubrità degli abitati, sicurezza e stabilità delle costruzioni).