Mese: Ottobre 2023

L’Adunanza Plenaria sull’inottemperanza all’ordine di demolizione

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Nuda proprietà – Mancata ottemperanza – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Novazione – Sanzione pecuniaria alternativa

La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive.

La mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.

L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva).

L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.

Società miste e ruolo del socio privato (il caso Roma Multiservizi)

Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2023, n. 9034

Società a partecipazione mista – Ruolo del socio privato – Partecipazione pubblica, diretta e indiretta, e distribuzione del rischio finanziario – Discrezionalità e limiti di sindacato

Nelle società a capitale misto, il socio privato deve essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale: del resto, il coinvolgimento del socio privato per il perseguimento di fini di interessi generali si giustifica proprio per la carenza in seno alla amministrazione pubblica delle competenze necessarie di cui ha la disponibilità il socio privato.

La partecipazione del socio privato operativo nelle società miste deve essere adeguata, idonea cioè a rendere possibile l’attuazione dell’oggetto sociale; tale adeguatezza è stata fissata dal legislatore nazionale, proprio ai fini del rispetto dei principi eurounitari, nella soglia minima di partecipazione del 30%.

Sul fronte dell’impegno economico, il modello della società mista si traduce nella ricerca di capitale privato “terzo”, ossia nella netta e definitiva separazione tra l’onere finanziario assunto ab initio dall’amministrazione ed il rischio imprenditoriale del privato, che verrebbe potenzialmente (e progressivamente) annullato in presenza di una ulteriore partecipazione indiretta della parte pubblica del capitale della società mista, per effetto della contestuale partecipazione della prima al capitale sociale del partner operativo.

Fermo il limite di legge (30% di partecipazione privata), l’amministrazione può decidere, nel concreto esercizio della propria precipua funzione di tutela dell’interesse pubblico, qual è il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere (e quindi, per l’effetto, quello che intende addossare esclusivamente al concessionario), fissando all’uopo delle soglie di partecipazione al capitale della costituenda società mista, valutazione che, in quanto espressione di eminente discrezionalità tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero se fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

Impianti telefonia mobile e disciplina edilizia

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 17 ottobre 2023, n. 764

Installazione impianti telefonia mobile – Autorizzazione – Assenza titolo edilizio – Diniego

Gli impianti di trasmissione radiomobile non sono soggetti all’applicazione della normativa edilizia generale, ma solamente alle norme speciali di cui agli artt. 87 [ora art. 43] e ss. D.lgs. 259/2003, le quali comprendono e assorbono anche le verifiche di tipo edilizio.

Gli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile, prevedono un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio. Pertanto, il Comune non può pretendere che l’istante sottoponga il progetto a un separato procedimento autorizzatorio ai fini della verifica della conformità edilizia della stazione radio base. Solo nel caso in cui sia necessario, per la presenza di un vincolo paesaggistico, l’azienda interessata è onerata di munirsi del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica. Ciò non comporta che non siano applicabili, ai fini della validità dell’autorizzazione, valutazioni edilizie ed urbanistiche da parte del Comune, bensì che queste ultime sono ricomprese nel procedimento unico di cui all’art. 87 D.lgs. n. 259/2003, in concordanza con la semplificazione del procedimento autorizzatorio che caratterizza la fattispecie a tutela dell’interesse pubblico alla sollecita definizione del procedimento.

Assenza di privativa e istituzione di un servizio pubblico locale

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 2334

Servizi pubblici – Servizi a rete – Privativa – Recupero FORSU – Istituzione del servizio pubblico – Obblighi di motivazione

L’assenza di un regime di privativa comporta l’obbligo dell’amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione. La gestione dei rifiuti urbani è servizio pubblico essenziale che rientra storicamente tra i servizi municipalizzati, la cui gestione è svolta in parte in regime di privativa ed in parte aperto al mercato.

La mancanza di privativa comunale non esclude la possibilità del Comune di acquisire il servizio di recupero della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) alla mano pubblica.

Nel sistema introdotto dal nuovo decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali, la scelta delle modalità di gestione del servizio avviene a valle dell’istituzione del servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 201/22.

L’art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, qual è il servizio di gestione della FORSU, che è disciplinato dall’art. 10 c. 3 del D. Lgs. n. 201/2022. Le due norme hanno evidentemente oggetti diversi in quanto la scelta dell’estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l’opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall’art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori.

Luci e vedute

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 18 ottobre 2023, n. 3113

Intervento di nuova costruzione – Trasformazione di luci in vedute – Titolo edilizio – Verifica limiti privatistici – Istanza in sanatoria

L’apertura di finestre, ovvero la trasformazione di “luce” in “veduta” su un cortile comune, rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva.

In sede di rilascio del titolo abilitativo, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull’intervento proposto; ciò, tuttavia, vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.

La produzione di un’istanza di sanatoria (che ben può essere presentata in caso di interventi realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività) determina la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.

Titolo edilizio e barriere architettoniche

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, 18 ottobre 2023, n. 159

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Barriere architettoniche – Agevolazioni

Il permesso di costruire deve essere rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente

La finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” è quella di permettere le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche e, a questo fine, introduce una serie di agevolazioni ai fini autorizzatori. Pertanto, la norma è teleologicamente diretta ad eliminare le barriere e, solo in funzione di tale obiettivo, possono avere spazio dette agevolazioni.

Abuso edilizio e ordine di demolizione

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9083

Titolo edilizio – Interventi di nuova costruzione – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Gli interventi di creazione di volume urbanistico necessitano di permesso di costruire.

L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Il sol fatto di abuso sul suolo di proprietà comunale giustifica l’irrogazione della vincolata misura ex art. 35 del DPR n. 380 del 2001, rivolta a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, senza la necessità d’accertare l’epoca di tale realizzazione e senza possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione d’una siffatta situazione d’illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Rapporto pertinenziale

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 16 ottobre 2023, n. 1447

Intervento di nuova costruzione – Pertinenza – Nozione

L’accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l’esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni.

Abuso edilizio e certificato di agibilità

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 16 ottobre 2023, n. 680

Abuso edilizio – Certificato di agibilità – Doppia conformità urbanistico-edilizia

La richiesta del certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell’interessato; tra i due provvedimenti sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire e allo strumento urbanistico, con la conseguenza che va negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato.

L’accertamento della piena conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. Infatti, non può essere utilizzato, per qualunque destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata (corretto uso del suolo, difesa dell’ambiente, salubrità degli abitati, sicurezza e stabilità delle costruzioni).

Provvedimenti repressivi e terzi controinteressati

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 16 ottobre 2023, n. 15292

Intervento di nuova costruzione – Provvedimenti repressivi – Terzi controinteressati – Titolo edilizio – Potere inibitorio – Termine

Nell’ambito dei provvedimenti repressivi in materia edilizia, non sono configurabili terzi controinteressati nei cui confronti occorra instaurare il contraddittorio.

Il potere inibitorio nei confronti della Dia (oggi Scia) previsto dal D.p.r. 380/2001, ratione temporis vigente, è fissato, dall’art.23, co.6 D.p.r. n.380/2001, in trenta giorni dalla ricezione della Dia (rif. co.1 art.23 D.p.r. n.380/2001); tale termine ha carattere perentorio, analogamente a quanto è a dirsi per la Scia, che ha sostituito la Dia anche in ambito edilizio.