Mese: Ottobre 2023

Concessione e rapporto fiduciario

Consiglio di Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8598

Demanio marittimo – Subingresso nella concessione – Rapporto di fiducia – Diniego

L’elemento della fiducia che è alla base dell’attribuzione di diritti di privativa o di esclusiva su beni pubblici deve sussistere sia durante l’esecuzione del rapporto, sia a monte della stipula della concessione-contratto, dovendo l’Amministrazione distinguere, nell’ambito della platea degli aspiranti, fra coloro che hanno serbato comportamenti rispettosi della legge e coloro che, invece, come il legale rappresentante della società ricorrente, ha mostrato un atteggiamento disinvolto nell’utilizzare il bene pubblico e per finalità personali addirittura incompatibili con il perseguimento della pubblica utilità.

Il rapporto di fiducia deve necessariamente intercorrere tra l’ente concedente e il concessionario, rientrando certamente fra i doveri del concessionario (o di chi subentra) il rispetto dei vincoli paesaggistici.

Non può ritenersi irragionevole, né illogica, la scelta dell’ente concedente di valutare il comportamento complessivo, anche passato, del soggetto che aspira ad ottenere la concessione, essendo anzi del tutto plausibile che l’Amministrazione restringa la platea dei soggetti meritevoli a quelli solamente che abbiano dimostrato di sapere usare il bene pubblico compatibilmente con l’interesse pubblico generale, anziché soltanto per le proprie finalità utilitaristiche.

Acquisizione sanante e poteri della PA

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 2957

Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 – Istanza privato – Obbligo di provvedere PA – Silenzio-rifiuto

L’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, nell’affermare che l’Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, “può” disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all’autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico.

Ne consegue che l’Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all’esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all’interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell’immobile.

La valutazione discrezionale sugli interessi in conflitto risulta, quindi, sempre necessaria nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, perché, qualora essa deponga nel senso che l’interesse pubblico, nella sua composizione con gli altri interessi confliggenti, risulti meglio soddisfatto attraverso l’acquisizione del bene, all’Amministrazione non resta alcuna facoltà di optare per la restituzione dell’immobile, atteso che tale soluzione pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell’interesse che l’autorità è deputata a soddisfare.

Le potestà (e in primo luogo la potestà amministrativa), a differenza delle facoltà, non costituiscono un mero potere, ma si sostanziano in un potere-dovere, nel senso, cioè, che il loro titolare ha l’obbligo di esercitare il potere che l’ordinamento gli attribuisce ogniqualvolta tale esercizio risulti idoneo a soddisfare l’interesse per il quale il potere stesso è stato attribuito.

La valutazione degli interessi in conflitto di cui all’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001 è, perciò, necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione “civilistica” e deve essere obbligatoriamente compiuta dall’Amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma della disposizione indicata.

Abuso edilizio e vincoli

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2023, n.2970

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Sanabilità ex post – Valutazioni di conformità – Competenze

L’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia di carattere sostanziale che formale, al fine di precludere qualsiasi legittimazione del fatto compiuto, in quanto l’esame della compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento, con la conseguenza che le eccezioni a tale principio e le previsioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 2017 (e al relativo allegato A) sono di stretta interpretazione.

In materia di costruzioni abusive, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica. Sicché, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, i manufatti abusivi debbono considerarsi comunque eseguiti in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria.

La circostanza che le opere possano, in ipotesi, essere assentite da un punto di vista urbanistico-edilizio non implica che esse debbano essere autorizzate in sanatoria da un punto di vista paesaggistico: la valutazione degli aspetti concernenti l’integrazione delle opere con i valori paesaggistici dell’area sottoposta a vincolo spetta esclusivamente alla Soprintendenza, mentre la valutazione della conformità urbanistico-edilizia spetta al Comune.

Ordinanza di demolizione e istanza in sanatoria

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 1411

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità

È illegittima l’ordinanza di demolizione emanata senza la previa definizione della domanda di condono. Infatti, l’amministrazione, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, deve astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo; ne può ritenersi che l’adozione del provvedimento di demolizione possa costituire un implicito rigetto della domanda di condono edilizio, posto che l’articolo 35, comma 15, della legge 47 del 1985 impone la notifica espressa del diniego al privato, cioè, che il Comune si pronunci sul condono con distinto provvedimento espresso e motivato, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento.

Abuso edilizio e verbale di accertamento

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 2947

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Verbale e atto di accertamento – Natura giuridica

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

Il verbale di accertamento redatto dai Vigili urbani ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, ed è un mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A e come tale non impugnabile. Da questo deve essere distinto il formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’art.31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001, il quale, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previa notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. In particolare, solo quest’ultimo costituisce un provvedimento concretamente ed attualmente lesivo e quindi giustiziabile.

Opere abusive e acquisizione al patrimonio comunale

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 5497

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Onere motivazionale – Pertinenza

L’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime delle opere abusive costituisce effetto legale tipico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, e non necessita dunque di una motivazione specifica, diversa dalla mera constatazione dell’abuso; diversamente, la determinazione di acquisire anche un’area ulteriore deve recare con sé una motivazione congrua in ordine alle modalità di delimitazione della stessa nel caso concreto, con specifico riferimento al parametro – normativamente stabilito – della c.d. pertinenza urbanistica, da determinarsi tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni urbanistiche vigenti in quella determinata porzione di territorio comunale, che occorrerebbe – a tale stregua – per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.

Abusi in aree sottoposte a vincoli

Consiglio di Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8805

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione avvio procedimento

Ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente di quelli che avrebbero richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.

Ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto, alla stregua dell’articolo 21-octies della legge n 241 del 1990.

Concorsi e presentazione tardiva dei titoli

Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2023, n. 8864

Procedure concorsuali – Graduatoria definitiva – Presentazione titoli dopo la conclusione delle prove concorsuali

In tema di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, l’amministrazione non può valutare titoli che, seppure sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 6935; Id., 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96).

La soluzione si impone non solo sulla base del tenore letterale dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui l’amministrazione procedente valuta i titoli preferenziali o i titoli di riserva nella nomina quando questi siano stati «già indicati nella domanda» di ammissione al concorso), ma anche per il convergere di ulteriori considerazioni; è stato sottolineato, infatti, che l’indicazione dei titoli in un momento successivo alla presentazione della domanda, e quindi quando il termine di presentazione sia scaduto, implicherebbe non tanto una regolarizzazione quanto un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.

Specialità “siciliana” in materia di cessazione della carica di Sindaco

Tar Sicilia, Catania, sez. III, 10 ottobre 2023, n. 2966

Regione Siciliana – L.R. 35/1997 – Cessazione carica di Sindaco e mancato scioglimento del Consiglio comunale – Legittimità  

L’art. 11 della L.R. 35/1997 prevede in Sicilia una regola – diversa rispetto a quella valevole nel resto del Paese – secondo la quale “La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta, ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.”

L’architettura istituzionale disegnata nel Testo unico degli enti locali prevede (agli artt. 37 e 46) che il Consiglio comunale sia formato dai consiglieri comunali e dal Sindaco, che ne è membro di diritto. Diversamente, in Sicilia, il Sindaco non fa parte del Consiglio comunale, e ciò per scelta del legislatore regionale adottata in applicazione dello Statuto autonomistico approvato con R.D.L. n. 455/1946. Tale diversità di struttura fra gli enti locali siciliani e quelli aventi sede nel resto del territorio giustifica l’esistenza della disposizione di legge oggetto di censura e, cioè, l’art. 11 della L.R. 35/1997. In altri termini, la deroga rispetto al principio simul stabunt, simul cadent vigente in ambito nazionale trova giustificazione nel fatto che il Sindaco non è componente del Consiglio comunale, e che di conseguenza le sue dimissioni non determinano automaticamente la decadenza dell’intera assemblea cittadina.