Corte costituzionale, 22 dicembre 2023, n. 224
Enti locali – Fondo di rotazione – Modalità di utilizzo – Procedura di riequilibrio – Bilancio – Contabilità pubblica
Sono costituzionalmente illegittimi:
- l’art. 43, comma 1, del DL 133/2014 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;
- l’art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014 nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. L’autonomia della funzione retributiva dei diritti di rogito ha trovato, in effetti, conferma nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale tali proventi costituiscono un “compenso ulteriore” per una particolare attività, «alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante, la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego».