Tar Lazio, Roma, sez. IV bis, 4 marzo 2024, n. 4385
Patrimonio indisponibile – Beni confiscati alla criminalità organizzata – Regime giuridico – Vincolo di destinazione a finalità pubbliche
La ratio della disciplina dettata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – recante il Codice delle leggi antimafia – in ordine alla confisca dei beni è di contrastare le associazioni criminali attraverso l’eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio finale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico; il vincolo di destinazione impresso sulla base della citata normativa ai beni oggetto di confisca definitiva, che vengono devoluti al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, ne implica, quindi, l’automatico assoggettamento al relativo regime giuridico, come dettato dagli artt. 823 e seguenti del codice civile.
Il regime giuridico del patrimonio indisponibile dello Stato, cui soggiacciono i beni confiscati alla criminalità organizzata, una volta che la confisca è divenuta definitiva, comporta quindi l’incompatibilità dei precedenti utilizzi del bene con la nuova natura acquisita dal bene stesso; per effetto della confisca, gli immobili acquisiscono, difatti, una destinazione inderogabile dalla volontà privata non potendo essere distolti dalle previste “finalità istituzionali o sociali”. Pertanto, a seguito dell’insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche, il regime giuridico dei beni confiscati è quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, con il conseguente venir meno di pregressi diritti sui beni confiscati (ex 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo la quale la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi); effetti discendenti ex lege, che non possono riconoscersi in virtù di un semplicemente atto traslativo tra privati.