Corte costituzionale, 19 aprile 2024 n. 63
Enti locali – Bilancio – Contabilità pubblica – Personale– Emolumento accessorio una tantum previsto per il personale statale – Onere a carico del bilancio dei comuni – Fondo di solidarietà comunale – FSC
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 5, 114, 119, commi primo e quarto, e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria.
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 774, della legge n. 197 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria.
L’autonomia finanziaria degli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, potendo le risorse disponibili subire modifiche, anche in diminuzione, purché simili riduzioni non producano uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa; grava sulla parte ricorrente, in ogni caso, l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato: ciò, anche attraverso la produzione di “dati finanziari analitici correlati ai profili disfunzionali censurati“.