Tar Lazio, Roma, sez. II Quater, 24 aprile 2024, n. 8137
Pianificazione urbanistica – Adozione di piani urbanistici attuativi – Competenza di Consiglio e Giunta comunali – Normativa statale e della Regione Lazio
In tema di competenza all’adozione dei piani urbanistici attuativi, l’art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che il Consiglio comunale è competente, tra l’altro, in ordine a “piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”. Con specifico riferimento ai piani urbanistici attuativi, inoltre, l’art. 5, comma 13, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, prevede – in un’ottica di snellimento e accelerazione delle procedure urbanistiche – che, nelle Regioni a statuto ordinario, “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta comunale”. Tale disposizione nazionale è stata, poi, recepita dalla Regione Lazio con la l.r. 13 agosto 2011, n. 10, che è intervenuta sugli artt. 1 e 1-bis della l.r. 2 luglio 1987, n. 36, prevedendo la competenza della Giunta comunale, anziché del Consiglio, per l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale. Sempre sul piano della legislazione regionale, le attribuzioni della Giunta comunale in materia sono state, poi, ulteriormente ampliate fino a ricomprendere – in base all’art. 1, comma 3, della citata l.r. Lazio n. 36 del 1987, nella versione modificata dalla l.r. 18 luglio 2017, n. 7 – anche l’approvazione dei piani attuativi che comportano le specifiche varianti allo strumento generale di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dello stesso art. 1.
Non può ipotizzarsi che la Giunta sia competente solo in caso di approvazione del piano, in presenza di una istruttoria conclusasi positivamente, ma non anche quando siano formulati, nel corso dell’istruttoria, rilievi ostativi che – in tesi – legittimerebbero il dirigente ad adottare un provvedimento di arresto procedimentale, senza investire la Giunta del potere di adottare la delibera conclusiva, anche se negativa. È evidente, infatti, che il riferimento espresso al potere di adozione e di approvazione, rimesso dalla legge regionale Lazio in capo alla Giunta, non può che ricomprendere implicitamente anche il potere di respingere la proposta di piano, che pertanto deve essere trasmessa alla Giunta anche in presenza di circostanze potenzialmente ostative, le quali saranno vagliate dall’organo competente ai fini della eventuale adozione di un atto negativo. Ne discende che il dirigente, anche in presenza di profili di contrasto con la disciplina comunale sovraordinata, non può sostituirsi alla Giunta nell’adozione del provvedimento conclusivo, anche se negativo, poiché residua comunque un rilevante margine di discrezionalità riservato alla competenza giuntale.