Tar Sicilia, Catania, sez. III, 5 giugno 2024, n. 2116
Conferenza di servizi semplificata e asincrona – Artt. 14-quater e quinquies, l. 241/90 – Regione Siciliana – Artt. 18 ss., l.r. 7/2019 – Amministrazione inerte – Acquisizione parere per silentium – Potere sollecitatorio – Legittimazione ad agire in giudizio
A fronte di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo siciliano aderisce a quello che riconosce la legittimazione ad agire in giudizio in capo all’Amministrazione parte della conferenza dei servizi semplificata, svoltasi in modalità asincrona, di cui sia stato acquisito il parere favorevole per silentium.
La deroga al principio generale del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in capo al Comune per contestare autorizzazioni all’esercizio di attività incidenti sul proprio territorio non può farsi discendere da norme le quali, nell’imporre che il dissenso sia tempestivamente manifestato, a pena d’inammissibilità, nella conferenza di servizi e che il mancato motivato dissenso equivalga ad implicito assenso, escludono la legittimità di pareri postumi. Tali disposizioni non consentono un’interpretazione che precluda all’Amministrazione di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, venendo in considerazione un diritto inviolabile riconosciuto alla generalità dei consociati dall’art. 24 della Cost.. Una diversa interpretazione priverebbe l’Amministrazione della legittimazione ad agire in giudizio senza, peraltro, fornirgli degli strumenti adeguati di reazione anche a fronte di atti incidenti su interessi pubblici di particolare rilievo. E tale privazione di tutela è ancora più evidente nell’ordinamento regionale siciliano, nel quale si ha un’ulteriore restrizione della “facoltà” di “sollecitare” un intervento in autotutela che viene riconosciuta esclusivamente alle Amministrazioni che hanno partecipato o si sono espresse nei termini.