Tar Campania, Salerno, sez. III, 17 luglio 2024, n.1522
Contributi pubblici – Causa solvendi – Sopraggiunta carenza – Diritto alla restituzione – Termine di prescrizione – Assegni bancari – Estinzione del debito
In caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell’assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.
Qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all’erogazione dei contributi pubblici, il diritto dell’Amministrazione alla restituzione non può sorgere al momento della percezione dei contributi da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione.