Tar Sicilia, Catania, sez. II, 10 agosto 2024, n. 2858

Pianificazione urbanistica – Lottizzazione abusiva – Accertamento – Elemento soggettivo – Ininfluenza – Tutela dei terzi acquirenti

La lottizzazione abusiva rappresenta un fenomeno che lede il potere di pianificazione urbanistica del Comune e deve essere quindi esaminato non in modo atomistico, con riferimento alla singola particella, bensì nel suo complesso, in rapporto all’intera vicenda della proprietà originaria frazionata in modo illegittimo.

Non può negarsi la configurabilità della fattispecie della lottizzazione abusiva anche nei casi di illegittime variazioni che incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso di manufatti già realizzati.

La lottizzazione abusiva ex art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001 prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti: e ciò in quanto rileva in via esclusiva il mero dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante.