Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 settembre 2024, n. 5039
Enti locali – Gestione finanziaria – Dichiarazione di dissesto – Condizioni – Doverosità – Onere motivazionale attenuato – Presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Questione di legittimità costituzionale
La dichiarazione del dissesto ex art. 244 del Tuel costituisce atto dovuto in presenza delle condizioni normativamente prescritte, costituite dalla “incapacità funzionale”, ovvero dalla “decozione finanziaria”.
La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale rappresenta una determinazione vincolata ed ineludibile, in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Pertanto, essa non può in alcun caso dirsi frutto di una scelta discrezionale dell’ente medesimo. La dichiarazione di dissesto finanziario è un atto rigidamente vincolato che, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 267 del 2000, si rende necessario, laddove l’ente non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero qualora esistano nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità. Deve ritenersi, dunque, motivazione sufficiente per la dichiarazione di dissesto la semplice ricognizione della esistenza di uno o di entrambi i suddetti presupposti.
Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che, escludendo il potere sollecitatorio del Prefetto, riconducono la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Consiglio, nel perentorio termine di tre mesi, ad un’ipotesi di scioglimento che mal si concilia con la natura dell’inadempimento e produce un effetto esorbitante, conducendo alla rimozione del Consiglio democraticamente eletto, eccedendo la misura del doveroso rispetto delle autonomie locali. È altresì difficilmente comprensibile l’equiparazione della mancata presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al compimento di atti contrari alla Costituzione o a gravi e persistenti violazioni di legge, mancando da un lato la volontà preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato e, d’altro lato, difettando il connotato di un operato che si contraddistingua per la gravità e persistenza del comportamento negativo od omissivo dell’Ente locale.
L’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale può ritenersi giustificata a fronte di inderogabili e superiori esigenze di garantire l’unitarietà dello Stato, altrimenti risultando violate le prerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove – similmente con quanto avviene per l’ipotesi di mancata approvazione del bilancio – all’omissione riscontrata possa ovviarsi attraverso il potere sollecitatorio del Prefetto, che consenta all’ente locale territoriale di “recuperare” la propria autonomia e di assolvere alle proprie funzioni, in linea con quanto previsto all’art. 245, terzo comma, del T.U.E.L., che rimette agli organi istituzionali dell’ente il compito di assicurare “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”.
Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione:
a) dell’art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto;
b) dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;
c) dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, […] integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a)”.