Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 7 agosto 2024, n. 22337
Lavoro pubblico – Pubblico impiego – Funzioni Locali – Rapporto a tempo determinato – Carattere fiduciario
Nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ex art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 2000, il recesso datoriale ad nutum per il venir meno del rapporto fiduciario, o per la decadenza dell’organo politico con il quale vi è un collegamento funzionale, è considerato un atto dovuto e non un licenziamento.