Corte di Cassazione, Civile, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 19892

Enti locali – Spese fuori bilancio – Prestazione effettuata – Valutazione attività del funzionario

In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell’interpretazione del disposto dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. nella l. n. 144 del 1989 ), che stabilisce l’insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l’attività di consentire la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell’ente locale. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che si era arrestata alla presa d’atto del dato formale rappresentato dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera professionale da parte di un funzionario diverso da quello sub judice, senza valutare il ruolo dallo stesso svolto nella fase precedente alla conclusione del contratto e nella sua esecuzione).