Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, 6 dicembre 2024, n. 190
Comune – Sindaco – Danno erariale – Danno all’immagine – Reati – Occasionalità necessaria
Il sindaco che pone in essere un’attività illecita penalmente rilevante, anche se indirizzata a far ottenere un beneficio economico al proprio Comune, risponde del danno erariale derivante dal pagamento dovuto dall’ente a seguito di condanna risarcitoria e del danno all’immagine ad esso arrecato solo se i reati accertati possono essere messi in relazione con il servizio svolto in qualità di Sindaco del Comune almeno in termini di occasionalità necessaria.