Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 5 dicembre 2024, n. 31137
Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti – Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente – Liquidazione delle spese defensionali – Giurisdizione del giudice contabile – Richiesta di liquidazione integrativa – Ammissibilità – Giurisdizione del giudice ordinario.
In relazione alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, spetta al giudice contabile, ma la parte ha diritto all’intero esborso sostenuto e la relativa statuizione – attinente al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente – esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, al giudice ordinario.