Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, 25 ottobre 2024, n. 124

Danno erariale – Giunta Comunale – Mandato difensivo – Assicurazione – Spese legali – Condizioni contrattuali – Risarcimento

I componenti della Giunta Comunale che deliberano di affidare un incarico difensivo ad un avvocato esterno all’ente senza verificare e accertare l’eventuale sussistenza di una polizza assicurativa e delle relative condizioni, rispondono del danno erariale pari alle spese legali sostenute dal Comune, quando l’assicurazione sulla base delle condizioni contrattuali avrebbe potuto assumere a suo carico la gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale, designando propri avvocati, mentre non sussiste responsabilità per l’eventuale condanna risarcitoria a carico del Comune quando risulta che la chiamata in causa dell’assicurazione è avvenuta per scelta del difensore designato.