Mese: Dicembre 2024

Alla Corte Costituzionale alcuni quesiti in materia di bilancio stabilmente riequilibrato

Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 settembre 2024, n. 5039

Dissesto degli enti locali – Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato – Termini – Perentorietà – Presentazione tardiva – Effetti

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione: a) dell’art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto; b) dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; c) dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).

Consiglieri comunali e diritto d’accesso

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 19 settembre 2024, n. 748

Diritto di accesso – Consiglieri comunali – Onere motivazionale – Ratio

Sui consiglieri comunali non grava alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso. Più in particolare, i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività; di conseguenza: sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni del consigliere comunale.

Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” – per di più, senza alcuna investitura democratica – delle forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie dell’organo deputato all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. Ne consegue che sul consigliere comunale non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d’informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle e conoscerle, ancorché l’esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote.

Decadenza della concessione demaniale marittima

Consiglio di Stato, sez. VII, 23 ottobre 2024, n. 8499

Concessioni demaniali marittime – Decadenza – Non uso del bene – Legittimità

Un provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima, che si fonda su dati di fatto incontestati, legalmente sussumibili in una delle fattispecie legittimanti l’esercizio del potere di recesso, è conforme al dettato normativo di cui all’articolo 47 del codice della navigazione, che, tra l’altro, contempla proprio la condizione di non uso del bene in concessione.