Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 17 dicembre 2024, n. 251/2024/PAR
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento alla possibilità di concedere direttamente e senza alcun corrispettivo alla locale associazione sportiva l’uso e la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale, inclusi gli arredi, strumenti, attrezzi e strutture accessorie, ha affermato il seguente principio di diritto: “va evidenziato che la mancata o inadeguata capacità dell’Ente locale, in merito allo sfruttamento dell’impianto sportivo, non può costituire ex se l’unico presupposto idoneo per affidare in concessione/comodato la struttura stessa. In tal caso, infatti, il Comune ben potrebbe procedere direttamente alla vendita dell’impianto, anche alla luce del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché in attuazione del canone di adeguatezza delle funzioni (cfr. artt. 97 e 118, primo comma Cost.). In secondo luogo, in tema di erogazione di sovvenzioni occorre sempre tenere a mente che “incombe sull’Amministrazione, che intenda dare una contribuzione ad un privato nei casi consentiti dalla legge, uno specifico onere motivazionale, a comprova della legittimità dell’intervento, da cui emerga adeguatamente l’iter logico posto alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo. Al riguardo la motivazione riveste un ruolo essenziale, dovendo risultare particolarmente pregnante nell’indicare con estrema puntualità le basi di fatto e le ragioni giuridico-contabili che hanno determinato impegni di spesa congrui e determinati in grado di garantire il mantenimento nel tempo degli equilibri economico-finanziari del bilancio e della gestione. Di particolare rilievo risulterà poi l’allegazione e la prova dei presupposti necessari per il raggiungimento delle finalità pubbliche che l’Amministrazione intende perseguire con il rilascio delle contribuzioni, nonché la verifica di corrispondenza fra valore degli interventi programmati ed effettiva utilità conseguita dalla comunità locale in termini di fruizione dei servizi ricevuti” (cfr. del. Sez. controllo Piemonte n. 40/2023/PAR cit. e i precedenti ivi menzionati). In terzo luogo, comunque, la giurisprudenza ha posto in luce l’opportunità di “redigere il relativo verbale di consistenza” dell’impianto sportivo prima di provvedere all’affidamento, “al fine di accertare l’effettiva consistenza dei beni, anche allo scopo della corretta determinazione del canone dovuto” eventualmente (cfr. Sez. controllo Veneto, del. n. 716/2012/PAR cit.)”.