Tar Marche, Ancona, sez. II, 13 novembre 2024, n. 887
Delibere consiliari – Impugnazione – Eccezionalità – Legittimazione – Presupposti – Surroga del consigliere dimissionario – Doverosità
La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale e postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato ovvero al cosiddetto jus ad officium; in altri termini, la legittimazione del consigliere comunale sussiste a fronte di violazioni direttamente e specificamente incidenti, sia pure in prospettiva strumentale, sulle prerogative (di accesso, di informazione, di documentazione, di partecipazione, di manifestazione del voto etc.) strettamente inerenti alla funzione.
La surroga del consigliere dimissionario, laddove non vi ostino ragioni di incompatibilità o incompatibilità, costituisce un atto dovuto e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancate per effetto manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi, conducendo addirittura al suo scioglimento in ipotesi estreme. La mancata surroga del consigliere dimissionario ad opera del Consiglio comunale, costituendo la relativa, espressa, specifica delibera un adempimento necessario, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 8, del T.U.E.L., per il subentro del primo non eletto, può determinare una stasi nella vita dell’ente che va evitata.