Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 11 novembre 2024, n. 20/SEZAUT/2024/QMIG
Personale – Parere – Funzione consultiva – Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto successivamente all’esercizio di riferimento – Limiti all’utilizzo dell’avanzo vincolato
La Sezione delle Autonomie, con riferimento agli effetti contabili derivanti dalla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato nell’esercizio successivo a quello di riferimento, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.