Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 11 novembre 2024, n. 19/SEZAUT/2024/QMIG
Personale – Parere – Funzione consultiva – Capacità assunzionale – Limiti ex art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 ed escludibilità degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale
La Sezione delle Autonomie, con riferimento all’escludibilità degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, ai fini della determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, ha affermato il seguente principio di diritto: “Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente”.