Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 9 ottobre 2024, n. 17/SEZAUT/2024/QMIG
Personale – Parere – Funzione consultiva – Limiti alla spesa di personale ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 – Fondo risorse decentrate e welfare integrativo
La Sezione delle Autonomie, con riferimento all’assoggettabilità delle risorse del Fondo utilizzate per finanziare il cd. welfare integrativo ai limiti di finanza pubblica di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ha affermato il seguente principio di diritto: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali ”.
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