Tar Campania, Napoli, sez. VII, 22 novembre 2024, n. 6453

Occupazione abusiva di immobili pubblici – Autotutela esecutiva – Onere motivazionale attenuato – Diritto all’abitazione – Vincolatività – Partecipazione del privato – Esclusione

A fronte di un’occupazione abusiva di immobili pubblici, è ben possibile il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante privo di titolo legittimante.

Né in senso ostativo varrebbe opporre il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U., il quale non viene tutelato in termini assoluti, ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale; e, del resto, il cd. “diritto all’abitazione” non può certo comprendere anche la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici, ovvero al suo mantenimento una volta che l’occupazione sia stata effettuata, innanzitutto in ragione della evidente intrinseca contraddittorietà tra il preteso “diritto” e la riconosciuta antigiuridicità della condotta che lo fonderebbe, ma anche perché tale conclusione sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario (che riguarda, ovviamente, anche il soggetto pubblico titolare) che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale.

La natura vincolata del potere esercitato esclude l’utilità dell’apporto partecipativo.