Mese: Gennaio 2025

Comunità energetiche rinnovabili (CER) in forma societaria e partecipazione pubblica

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 13 dicembre 2024, n. 249/2024/PASP

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha in più occasioni affermato che, in linea generale, l’elemento della “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali” contenuto nel paradigma dell’art. 5, coincide con l’infungibilità dello specifico strumento di tipo societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 202/2024/PASP).

Anche la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, e da ultimo il d.lgs. n. 175 del 2016, mirano “a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti” (Corte cost., sentenza n. 86/2022).

In house e indispensabilità dello strumento societario

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 13 dicembre 2024, n. 275/2024/PASP

Società partecipate – Parere – Controllo ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – scissione parziale e costituzione di una nuova società

La Sezione regionale di controllo per la Toscana, con riferimento alla scissione parziale di ramo d’azienda di una società multiservizi e costituzione di una NewCo per la gestione dei rifiuti urbani, ha affermato il seguente principio di diritto: “la dimostrazione dell’indispensabilità della costituzione societaria riveste un ruolo centrale nel quadro dei profili di motivazione che l’atto deliberativo deve autonomamente assicurare”.

Recupero entrate e incentivi ai dipendenti comunali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 16 dicembre 2024, n. 137/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – incentivi derivanti da recupero entrate tributarie IMU/TARI ex-art. 1, c. 1091, L. 145/2018

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con riferimento alla possibilità di erogare incentivi derivanti da recupero entrate tributarie IMU/TARI ex-art. 1, c. 1091, L. 145/2018 anche a dipendenti non assegnati al Servizio Tributi – servizio preposto ad accertare il tributo IMU/TARI – e per attività diverse dal recupero IMU/TARI, e pertanto anche a dipendenti assegnati ad altri Servizi che non sono in alcun modo coinvolti nelle attività di recupero IMU/TARI, a fronte di obiettivi diversi, ha affermato il seguente principio di diritto: “gli incentivi di cui trattasi potranno essere riconosciuti soltanto al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, previa adozione dell’apposito regolamento previsto dall’art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 e non al personale impiegato nel raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti dalla norma in esame”.

Affidamento degli impianti sportivi e onere motivazionale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 17 dicembre 2024, n. 251/2024/PAR

Patrimonio disponibile e modalità di affidamento

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, 17 dicembre 2024, n. 161/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – Concessione diretta ad un ente del Terzo settore di un’area pubblica a fronte di congruo canone – Realizzazione e gestione di impianti a fonte rinnovabile

La Sezione regionale di controllo per le Marche, con riferimento alla possibilità di disporre da parte di un comune la concessione diretta ad una Comunità di Energia Rinnovabile (associazione non riconosciuta del Terzo Settore) partecipata dallo stesso, di uno spazio pubblico per la realizzazione e gestione da parte della medesima Comunità di un impianto a fonte rinnovabile, prevedendo anche il pagamento da parte della Comunità di un canone stimato congruo, ha affermato il seguente principio di diritto: “è possibile disporre liberamente dei beni patrimoniali disponibili, nei limiti delle buone regole di organizzazione amministrativa e dei principi di trasparenza contrattuale. Al riguardo, l’Amministrazione è libera di attribuire il bene anche al di fuori dell’istituto della locazione, nell’ipotesi in cui la concessione risulti più funzionale alla realizzazione di obiettivi pubblici, come nel caso di un’assegnazione in godimento di beni al gestore di un’opera o di un servizio, destinati alla collettività. In tale ultima ipotesi, al fine di stabilire la corretta procedura e normativa applicabile, occorrerà, di volta in volta, stabilire se la concessione abbia ad oggetto il bene, oppure il servizio”.