Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 15 gennaio 2025, n. 960
Enti locali – Tributi locali – Accertamento tributi locali – Sospensione termini – Proroga Covid – Attività riscossione
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per attività inerenti liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, disposta dall’art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, si applica anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212. La sua finalità è quella di prorogare il decorso dei termini di prescrizione per un periodo corrispondente alla sospensione stessa, come esplicitamente richiamato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015. Secondo la pacifica giurisprudenza espressa dalla giurisprudenza di legittimità, l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.