Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1236
Procedimento amministrativo – Silenzio-assenso – Conferenza di servizi avviata presso una Provincia – Intervenuto mutamento dei confini territoriali della Provincia – Sovrintendenza competente – Parere paesaggistico negativo – Opportunità dell’indicazione di modifiche necessarie ai fini dell’assenso
Non opera il silenzio-assenso, ai sensi degli artt. 14-bis e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’iniziale istanza di parere alla soprintendenza, ove la conferenza di servizi, iniziata presso una determinata provincia, inizialmente competente, si sia conclusa con la richiesta di rendere plurimi chiarimenti e di ripresentare il progetto, laddove nelle more, dopo detta comunicazione (e prima del riscontro da parte del privato-istante), sia intervenuta la modifica ordinamentale di cui alla legge 28 maggio 2021, n. 84, con cui sono stati modificati i confini della provincia, accorpando il Comune in cui ricade l’intervento progettato, al territorio di una diversa regione ed attribuendo conseguentemente alla soprintendenza di una diversa provincia la competenza al rilascio del parere. In forza della normativa transitoria di cui all’art. 2 comma 6 della citata legge n. 84 del 2021, non può infatti ritenersi che il decorso del termine sia avvenuto senza soluzione di continuità rispetto all’istanza inizialmente presentata, avendo per contro il riscontro della società alla richiesta di chiarimenti e di ripresentazione del progetto svolto la funzione non solo di (ri)attivare il procedimento, ma anche di incardinarlo presso la Soprintendenza competente, per cui deve aversi riguardo, ai fini del computo del termine per la formazione del silenzio-assenso, alla nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria presso il nuovo comune in cui risulta incardinata la competenza a seguito della predetta modifica ordinamentale.
Il parere paesaggistico negativo della soprintendenza, che abbia ritenuto non possibile un miglioramento del progetto inizialmente proposto, non risulta violativo, nella determinazione di dissenso, del profilo costruttivo, teso a evidenziare le modifiche che renderebbero assentibile il progetto, ai sensi 14-bis, comma 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce espressamente che, in caso di dissenso, sono indicate, “ove possibile”, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.