Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 802

Disavanzo comunale e rilancio degli investimenti – Addizionale comunale sui diritti d’imbarco aeroportuale – Funzione di carattere compensativo – Onere istruttorio e motivazionale rafforzato

È legittima, in quanto accompagnata da congrua istruttoria e motivazione, l’istituzione, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’art. 43, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, di cui all’articolo 1 comma 572, lettera a) della legge 30 dicembre 20221, n, 234, nella misura di 2,00 euro per passeggero, dovuta da tutti i passeggeri che si imbarcano dall’aeroporto di Napoli Capodichino, adottata all’esito della stipula del “Patto per Napoli” (id est l’“accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti”) stipulato ai sensi dell’art. 1, commi 567 e seguenti della citata legge n. 234 del 2021, per effetto di un significativo disavanzo pro-capite emerso con una condizione di c.d. predissesto dichiarato diversi anni prima, ai sensi degli artt. 243 bis e seg. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo il comune di Napoli assunto, in sede di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’impegno ad introdurre una serie di misure atte al reperimento delle risorse, ricadenti in diverse delle fattispecie previste nelle lettere da a) ad i) dell’art. 1, comma 572, di detta legge e non la sola addizionale comunale ai diritti di imbarco. Né, a fronte della completezza dell’istruttoria e della motivazione degli atti presupposti, può esigersi ulteriore motivazione in ordine alle ragioni della mancata adozione di altre misure, non avendo la legge posto alcuna gerarchia tra le misure da adottare, ed avendone rimesso la scelta all’ente locale, per cui è sufficiente ed adeguata la giustificazione che dia conto dei caratteri – di certezza e di rilevanza – del gettito dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, anche in ragione della “funzione di carattere compensativo” riservata all’addizionale sui diritti di imbarco.