Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 26 gennaio 2023, n. 5
Rimborsabilità spese legali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 86, comma 5, TUEL, come sostituito dall’art. 7-bis, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 – Valenza ermeneutica delle clausole di invarianza finanziaria
Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere il rimborso delle spese legali di cui a tale norma nei limiti in cui le stesse trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne discende che la copertura delle nuove spese legali può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti. Pertanto, il Collegio ha ritenuto non ammissibile il riconoscimento da parte dell’Amministrazione a posteriori del comune gradimento sulla scelta del legale di fiducia già nominato dall’interessato e senza l’assunzione dei relativi impegni di spesa.