Tar Campania, Salerno, sez. III, 15 giugno 2023, n. 1400
RSU – Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità – Principio del “chi inquina paga”
Della condotta vietata di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi risponde, in solido con l’autore materiale, anche il proprietario dell’area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l’azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; è onere dell’amministrazione accertare la condotta asseritamente colposa.
È illegittima l’ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell’appartenenza del bene interessato: la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui “chi inquina paga”.